Art. 1.
(Istituzione dei ruoli tecnici del personale del Corpo di polizia penitenziaria).

      1. Dopo l'articolo 6 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è inserito il seguente:

      «Art. 6-bis. - 1. Per le esigenze operative di polizia penitenziaria e, in generale, per il raggiungimento dei fini istituzionali di osservazione e trattamento dei detenuti, di attività attinenti i settori della archiviazione dei dati e della gestione della banca dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e delle procedure informatiche, nonché della gestione, della progettazione e della manutenzione dei servizi informatici, del servizio sanitario, della manutenzione e della gestione del patrimonio immobiliare, per l'ordinato espletamento delle attività amministrativo-contabili, per il benessere e la gestione del personale, per la manutenzione degli impianti tecnologici, per le lavorazioni e le aziende penitenziarie, sono istituiti i seguenti ruoli tecnici di polizia penitenziaria:

          a) ruolo degli operatori amministrativi, contabili, sanitari, informatici, psico-socio-pedagogici, perito-tecnici: posizione economica B2;

          b) ruolo dei collaboratori amministrativi, contabili, sanitari, informatici, psico-socio-pedagogici, perito-tecnici: posizione economica B3;

          c) ruolo dei revisori amministrativi, contabili, sanitari, informatici, psico-socio-pedagogici, perito-tecnici: posizione economica C1;

 

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          d) ruolo dei funzionari amministrativi, contabili, sanitari, informatici, psico-socio-pedagogici, perito-tecnici: posizione economica C2;

          e) ruolo dei direttori amministrativi, contabili, sanitari, informatici, psico-socio-pedagogici, perito-tecnici: posizione economica C3.

      2. Ai ruoli di cui al comma 1 possono accedere, previa domanda, il personale di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria comparto «Ministeri», il personale della Polizia penitenziaria che opera presso il centro elaborazione dati e i servizi informatici dell'Amministrazione penitenziaria da almeno un anno o abbia svolto compiti amministrativi da almeno cinque anni, nonché gli infermieri di ruolo, i medici incaricati di ruolo, gli esperti psicologi convenzionati, di cui all'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
      3. Stabilite le piante organiche per ogni singolo istituto, sono banditi concorsi riservati per il 50 per cento al personale medico ed infermieristico convenzionato, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da almeno sei mesi con l'Amministrazione penitenziaria. Per le emergenze sanitarie si ricorre, ove possibile, ai medici di ruolo penitenziari e agli infermieri penitenziari, ovvero ai servizi sanitari territoriali, ricorrendo anche ai servizi di guardia medica esterna.
      4. Al personale appartenente ai ruoli tecnici di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'ordinamento del personale tecnico della Polizia di Stato anche ai fini dello sviluppo delle carriere.
      5. La domanda di cui al comma 2 deve essere presentata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
      6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono risolti i rapporti convenzionali con i medici e gli infermieri di ogni singolo istituto di prevenzione e pena, da sostituire con il personale assunto in seguito ai concorsi di cui al comma 3».

 

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